CITTÁ DI COLLE DI VAL D’ELSA
Provincia di Siena
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 66 del 28/04/2009
INDICE
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Riferimenti normativi ed oggetto
Art. 3 Finalità
Art. 4 Individuazione degli impianti
Art. 5 Classificazione delle attività sportive
Art. 6 Forme di gestione
Art. 7 Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo
comunale
Art. 8 Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici
Art. 9 Affidamento in gestione di impianti sportivi minori e di
Quartiere
Art. 10 Interventi e lavori sulla struttura eseguiti dal gestore
Art. 11 Responsabile del procedimento
Art. 12 Criteri di assegnazione
Art. 13 Norme generali sulla vigilanza
Art. 14 Accesso agli impianti
Art. 15 Sospensione delle concessioni
Art. 16 Funzionamento degli impianti
Art. 17 Orari e tariffe
Art. 18 Regole per l’uso degli impianti
Art. 19 Responsabilità dei gestori
Art. 20 Revoca assegnazione impianti
Art. 21 Revoca accesso agli impianti
Art. 22 Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività
sportive ed extra sportive
Art. 23 Ricorsi
Art. 24 Contributi per la promozione dello sport
Art. 25 Entrata in vigore
Art. 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento s’intende:
• per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
• per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico,amatoriale, ricreativo, didattico o rieducativo;
• per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l’Amministrazione concedel’utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
• per concessione, il provvedimento con il quale l’Amministrazione concede ad unsoggetto l’uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stessopreviste ed autorizzate;
• per convenzione, l’atto che regola i modi, forme e rapporti tra l’Amministrazione ed ilgestore;
• per tariffe, le somme che l’utilizzatore dell’impianto deve versare all’amministrazione o al gestore dell’impianto.
Art. 2
Riferimenti normativi e oggetto
Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto disposto dall’articolo 90 comma 25 della L.
27/12/2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dalla Legge Regione Toscana n. 6 del 03/01/2005.
Art. 3
Finalità
L’Amministrazione Comunale intende promuovere l’associazionismo sportivo dilettantistico e gli enti ad esso preposti (società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali)
affidando, in via preferenziale, a tali soggetti la gestione degli impianti sportivi comunali nel rispetto dei principi di imparzialità, territorialità, progettualità ed economicità.
Le Associazioni o enti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso agli impianti, delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, motorie e didattiche, anche in collaborazione con gli Istituti
scolastici, a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti e degli adolescenti, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Gli impianti sportivi comunali, nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa, nell’ambito di un’organizzazione delle
risorse rinvenibili nel territorio in ambito cittadino volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.
L’uso pubblico degli impianti sportivi ricompresi in tale sistema è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.
L´Amministrazione comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva, derivanti dal disposto di cui all´art. 60, lett. a) del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616 riconosce, secondo il principio di “sussidiarietà” di cui all´art. 3, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni
sociali.
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali collaborano con l’Amministrazione comunale nella promozione delle pratica sportiva e nella valorizzazione degli impianti
sportivi stessi.
La struttura alla quale compete la gestione degli interventi di cui al presente regolamento corrisponde al Servizio Cultura Sport e Associazionismo.
Art. 4
Individuazione degli impianti
Alla data di adozione del presente Regolamento gli impianti sportivi vengono classificati come segue:
A) Impianti sportivi di rilievo comunale
• Impianto natatorio “Piscina Olimpia”;
• stadio comunale “G. Manni” e campi sportivi sussidiari di Via Liguria (Zona Abbadia) con annesso impianto di atletica leggera;
• Palasport di Via Liguria (Zona Abbadia);
• pista coperta di pattinaggio in loc. La Badia;
B) Impianti sportivi scolastici
• palazzetto dello sport Viale dei Mille;
• palestre annesse agli edifici scolastici ed in particolare;
• palestra di Via XXV Aprile (Scuola elementare “A. Salvetti”)
• palestra di Via Volterrana (Scuola Media Statale “A. di Cambio”);
• palestra di Loc. Gracciano, Via Buonriposo (Scuola elementare Buonriposo);
• palestre grande e piccola di Viale dei Mille (Complesso scolastico superiore);
C) Impianti sportivi minori e di quartiere
• campo di calcio di Loc. Gracciano/S.Marziale;
• campo di calcio di Loc. Campiglia;
• Tiro al segno
Sul territorio comunale sono inoltre presenti altri impianti sportivi quali:
• campo da Golf in loc. La Badia;
• campi di tennis in loc. La Badia;
A detti impianti si applica il presente regolamento solo ed esclusivamente in relazione alle regole generali di promozione e valorizzazione della pratica sportiva.
Art. 5
Classificazione delle attività sportive
Gli impianti sportivi comunali, di cui al precedente articolo, sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico.
Il Comune, anche attraverso la collaborazione e progettualità dei soggetti gestori, persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che
svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.
In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate:
• attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico: l’attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei disabili e degli anziani, dei preadolescenti ed adolescenti, nonché quella rivolta a tutta la
cittadinanza. Viene incluso altresì in questa definizione l’attività sportiva per le Scuole;
• attività sportive di interesse pubblico l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..
Art. 6
Forme di gestione
Le strutture di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:
a) direttamente dal Comune anche attraverso azienda speciale ai sensi dell’art. 114 del Testo unico degli Enti locali oppure società, associazioni e/o fondazioni partecipate dallo stesso Comune;
b) mediante affidamento in gestione, in via preferenziale, a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa, individuata previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento;
c) mediante affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto b), aventi comunque sede nel comune di Colle di Val d’Elsa, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui all’art. 7 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime;
Ad ogni schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi sarà allegato un disciplinare di oneri per la migliore manutenzione in base allo schema allegato al presente Regolamento.
Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all’art. 4 lett. A è data facoltà alle associazioni o società sportive di presentarsi in forma associata o in partnership con altri soggetti imprenditoriali. Rimane ferma la titolarità della gestione in
capo alle associazioni o società sportive affidatarie.
Art. 7
Affidamento in gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale
1. L’affidamento della gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, ferme restando le altre modalità indicate all’art. 6, è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 3, alle Federazioni sportive, Enti
di promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali e associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. Per la gestione degli Impianti sportivi di rilievo comunale di cui all’art. 4 punto A è data comunque facoltà ai soggetti di cui ai precedenti commi di presentarsi in forma associata e/o in partenership con altri soggetti imprenditoriali.
2. L’affidamento in gestione a soggetti diversi a quelli di cui al precedente comma, aventi comunque sede nel comune di Colle di Val d’Elsa, potrà avvenire direttamente a trattativa privata, solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione come di
seguito illustrate per i soggetti di cui al comma precedente e, comunque, nel rispetto dei principi espressi all’art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 12.
3. La scelta dell’affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua per il tramite di una procedura di evidenza pubblica così regolata:
La Giunta Comunale esprime, con propria deliberazione, la volontà di procedere all’affidamento in gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale, gli elementi essenziali che dovranno regolare e disciplinare il rapporto concessorio ed inoltre i criteri
di valutazione delle proposte gestionali, con l’attribuzione dei pesi relativi agli elementi espressamente previsti nel Bando di selezione. La deliberazione e l’Avviso Pubblico sono pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.
Il Bando indica il termine di scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione.
Raccolte le domande di partecipazione, con apposita lettera di invito i soggetti interessati saranno chiamati a presentare progetti gestionali che consentano la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione. Il progetto gestionale dovrà altresì contenere il
curriculum del soggetto richiedente, la descrizione delle attività da svolgere negli impianti sportivi dei quali si richiede la gestione, il numero dei soggetti coinvolti nell’attività sportiva, con particolare riferimento alla popolazione giovanile o dei diversamente abili e degli
anziani. Il richiedente dovrà garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini, nonché l’imparzialità nell’accesso di altre associazioni sportive.
4. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 157/95 e sm tenendo comunque conto in ordine di priorità dei criteri stabiliti al
successivo art. 12.
5. La durata massima dell’affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni venti.
6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell’ impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l’apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l’utilizzo da parte degli assegnatari in uso.
Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nell’allegato al presente regolamento di cui costituisce parte integrante.
7. Il concessionario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell’impianto e delle attività, l’accesso agli impianti sportivi agli istituti scolastici con sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa, che lo richiedano per lo svolgimento
dell’attività didattica.
8. Il concessionario sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
9. Al concessionario spetta:
a) l’introito delle tariffe per l’utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l’ uso degli impianti;
b) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi negli orari non riservati alle assegnazioni comunali con le modalità ed i vincoli di cui all’ atto di concessione;
c) l’utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell’atto di concessione;
d) l’utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell’impianto o messi a disposizione dal Servizio Sport.
10. Il concessionario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune I’autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con I’attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e
comporti I’incasso di biglietti d’ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica delle redditività dell’iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra
l’Amministrazione ed il soggetto concessionario.
11. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune. Il Concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all’interno dell’impianto, le tariffe d’uso.
Art. 8
Affidamento in gestione di impianti sportivi Scolastici
Per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi scolastici, da espletarsi solo ed in quanto compatibile con le esigenze e l’attività didattica degli istituti scolastici ivi pertinenti, si applicano le stesse regole di cui al precedente articolo 7.
Art. 9
Affidamento in gestione di impianti sportivi minori e di Quartiere
La concessione in gestione degli impianti sportivi di Quartiere è effettuata attraverso apposita trattativa privata tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni che hanno sede nel Quartiere o nella frazione interessata nel rispetto dei principi espressi all’art. 3, co. 1 della L.R. 3/1/2005, n° 6 e del successivo art. 12 . Dovrà, in ogni caso, essere valutata:
• Esperienza nella gestione della struttura interessata;
• Il rapporto delle attività svolte con il quartiere di riferimento;
• Esperienza nel settore di attività sportiva giovanile;
• La compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell’impianto, oggetto dell’affidamento;
• La convenienza economica dell’offerta;
la valutazione dovrà comunque avvenire in ottemperanza ai criteri stabiliti al successivo articolo 12.
Sono comunque fatte salve le altre condizioni generali di cui all’articolo precedente.
Art. 10
Interventi e lavori sulla struttura eseguiti dal gestore
Per quanto riguarda gli interventi sulla struttura e l’esecuzione di lavori si devono applicare i seguenti dispositivi:
• Qualora fossero necessari interventi limitati ed urgenti sulla struttura, al solo fine di mantenerla o adeguarla per l’uso cui è destinata, l’assegnatario può eseguirli direttamente, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. All’atto della formalizzazione dell’autorizzazione si individueranno le competenze delle diverse spese. In ogni caso i rimborsi dell’assegnatario per spese sostenute dallo stesso, ma non di sua competenza, saranno correlati ai prezzi come da bollettino degli Ingegneri.
• Qualora l’assegnatario ravvisi la necessità di migliorare o ampliare l’attività inizialmente autorizzata, lo stesso potrà proporre un progetto sul quale l’Amministrazione Comunale si esprimerà per gli aspetti autorizzativi e finanziari. In ogni caso l’assegnatario a nessun titolo può apportare modifiche al patrimonio inizialmente preso in consegna senza formale autorizzazione dell’Amministrazione
Comunale.
• L’esecuzione di eventuali lavori effettuati direttamente dall’assegnatario, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, potrà avvenire:
– in economia, utilizzando proprio personale e con acquisizione diretta dei materiali necessari;
– previo appalto a soggetti terzi.
Nel caso di appalto a soggetti terzi l’esecuzione degli interventi è subordinata, per importi fino a € 500.000,00, all’espletamento da parte dell’assegnatario di procedura negoziata con almeno 5 soggetti qualificati.
Per importi superiori a € 500.000,00 l’assegnatario è tenuto ad espletare procedura ad evidenza pubblica.
Art. 11
Responsabile del procedimento
Alla programmazione, controllo, ed affidamento in gestione di tutti gli impianti sportivi cittadini, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le attività di avviamento, per gli allenamenti, per l’ utilizzo libero provvede il Servizio Cultura Sport Associazionismo.
L’uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole è determinato anch’esso dal predetto competente Servizio sulla base delle norme di cui alle leggi n.517/1977 e 23/1996 e alle convenzioni
sottoscritte con le istituzioni scolastiche.
L’uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una convenzione soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l’ esecuzione di provvedimenti dell’ autorità comunale.
Tale convenzione consente di esercitare esclusivamente le attività sportive in essa indicate.
La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
a) gli elementi essenziali delle convenzioni con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e gestore;
b) le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di utilizzo degli impianti sportivi;
c) gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia.
Art. 12
Criteri di assegnazione
Negli affidamenti di cui agli artt. 7,8,9,10 si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:
• esperienza nel settore specifico cui è destinato l’impianto sportivo;
• esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni ed impianti tecnici;
• radicamento nel territorio comunale;
• esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile;
• progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
• qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
• diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
• affidabilità economica;
• compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell’impianto, oggetto dell’affidamento.
• progetto tecnico di gestione dell’impianto;
• valutazione della convenienza economica dell’offerta.
Art. 13
Norme generali sulla vigilanza
Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell’impianto e al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento.
Il gestore dell’impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto o all’attività che vi si svolge.
La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui gestori.
Il gestore sarà responsabile verso l’Amministrazione comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a
copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull’impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte a cura dell’ente gestore dovranno essere trasmesse
all’Amministrazione comunale.
La Società di gestione con la sottoscrizione della convenzione si assume l’obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.
Art. 14
Accesso agli impianti
L’ accesso agli impianti sportivi è riservato, in via prioritaria, alle società ed associazioni sportive, alle scuole e istituti scolastici e loro gruppo sportivi, a gruppi amatoriali regolarmente istituiti aventi sede sociale nel Comune di Colle di Val d’Elsa. Gli impianti
potranno anche essere concessi in uso occasionale ad associazioni e gruppi non aventi sede a Colle di Val d’Elsa, solo per richieste occasionali o manifestazioni sportive organizzate e riconosciute dagli enti sportivi competenti, come stabilito al successivo art.
22.
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata a proprie iniziative e/o manifestazioni o dalla stessa patrocinate.
Per accedere agli impianti occorre inoltrare richiesta al Gestore dell’impianto come definito in conformità al presente regolamento e riceverne regolare autorizzazione.
Art. 15
Sospensione delle concessioni
Il Servizio Cultura Sport e Associazionismo può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di
manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai gestori data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’ attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio dell’Ufficio competente.
Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.
Art. 16
Funzionamento degli Impianti
Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal gestore in relazione al soddisfacimento delle richieste delle società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.
Art. 17
Orari e tariffe
Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei gestori con approvazione dell’ Amministrazione Comunale.
L’assegnazione degli impianti ha validità dal mese di settembre dell’anno in corso, fino al mese di maggio dell’ anno successivo.
L’accesso agli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe previste per l’uso degli impianti medesimi.
Le tariffe sono stabilite dall’Amministrazione comunale.
Art. 18
Regole per l’uso degli impianti
L’ Assessorato allo sport, sulla base di specifiche indicazioni dell’Ufficio Tecnico Comunale, emana specifiche norme per l’ uso dei singoli impianti sportivi, finalizzate alla migliore conservazione degli stessi, sulla base dei seguenti criteri:
– salvaguardia delle superfici di gioco;
– contenimento dei consumi energetici;
– criteri di utilizzazione di impianti e attrezzature;
– installazione di materiale pubblicitario.
Art. 19
Responsabilità dei gestori
I soggetti cui viene consentito l’accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all’interno degli impianti sportivi persone e atleti appartenenti alle singole società o gruppi
sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti,attrezzature, cose e persone.
I predetti soggetti sono responsabili altresì dell’ ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. Nei casi in cui le società sportive organizzano manifestazioni sportive con presenza di pubblico osservare devono scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.
L’assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.
L’Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà, previa formale diffida, direttamente l’Amministrazione comunale rivalendosi sul contributo annuale fino alla completa copertura del danno.
Art. 20
Revoca assegnazione impianti
La revoca degli impianti affidati in gestione alle società sportive secondo le procedure di cui al presente regolamento è disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo per gravi violazioni dell’accordo sottoscritto tra le parti.
Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.
Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il gestore.
Art. 21
Revoca accesso agli impianti
La revoca dell’accesso agli impianti viene disposta dal Servizio Cultura Sport e Associazionismo del Comune per:
• violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all’ uso degli impianti;
• ripetute violazioni delle regole del presente regolamento;
• svolgimento di attività sportive non autorizzate;
• sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.
Art. 22
Utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi per attività sportive ed extra sportive
Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Colle di Val d’ Elsa, alle seguenti condizioni:
• pagamento anticipato del canone di affitto previsto;
• compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell’ impianto;
• versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall’Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l’ impianto.
Tutti gli utilizzi da parte di terzi non contemplati nel presente articolo possono essere concessi solo dall’Assessorato allo sport, previo accordo oneroso, su richiesta da parte di:
• le stesse società locali gestori degli impianti nel caso in cui ricevessero richieste di utilizzo dell’impianto da loro gestito da parte di terzi,
• terzi che richiedessero direttamente a questa Amministrazione l’utilizzo degli impianti sportivi per attività sportive e/o extra sportive.
In entrambi i casi il soggetto richiedente dovrà comunque attivarsi nei confronti dell’Amministrazione Comunale per ottenere la relativa deroga nelle forme e nei modi previsti dal presente articolo.
Medesime procedure devono essere osservate per l’utilizzo temporaneo di impianti sportivi per manifestazioni extra sportive. Per tali utilizzazioni occorre acquisire preventivamente l’ autorizzazione dell’Assessorato allo Sport del Comune.
Art. 23
Ricorsi
Avverso i provvedimenti riguardanti le singole società sportive, emessi in esecuzione del presente regolamento, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta Comunale entro 30 giorni dalla partecipazione del provvedimento medesimo. La Giunta decide entro 15 giorni
dal ricevimento del ricorso. Nel caso delle gestioni di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 la Giunta Comunale dispone altresì in merito ai futuri rapporti tra gestori degli impianti e società sportive, tenuto conto dei rapporti contrattuali vigenti.
Art. 24
Contributi per la promozione dello sport
Il Comune sostiene l’attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa.
Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, si propone di erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.
Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:
1. attività svolta, in modo particolare quella didattica e giovanile, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all’anno precedente;
2. radicamento nel territorio comunale;
3. esperienza nel settore dell’attività sportiva giovanile;
4. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini;
5. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
6. diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
Art. 25
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
Per quanto non previsto nel presente regolamento in ordine alla gestione di impianti sportivi, valgono le vigenti disposizioni legislative in materia.
ALLEGATO
ELENCO DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DA TRASFERIRE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici, oltre a quelli necessari per integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, nonché ogni elemento facente parte integrante
dell’unità immobiliare o dell’intero complesso edilizio, comprese le aree di pertinenza, al fine di mantenere nel tempo la fruibilità degli impianti al livello della consegna ed al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi
straordinari.
Gli interventi più significativi, anche se non esaustivi, sono di seguito descritti.
MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE
– – Coperti (sistemazione di coppi spostati e sostituzione di quelli rotti) e facciate edifici;
– – Sostituzione di tratti di grondaia in lamiera bucati e sistemazione dei giunti dei giunti delle grondaie;
– – Pulizia di grondaie e degli scarichi dei pluviali;
– – Rappezzi della copertura impermeabile del tetto dove necessario;
– – Eliminazione di infiltrazioni di acqua;
– – Sigillatura di pareti esterne dove necessario;
– – Rappezzi di intonaco sulle facciate previa rimozione delle parti pericolanti;
– – Fognature e scarichi;
– – Espurghi periodici;
– – Serramenti ed infissi edifici;
– – Verniciatura conservativa di infissi e serramenti;
– – Interventi murari in genere;
– – Pulizia dalle erbe infestanti e controllo statico degli elementi decorativi di edifici monumentali;
– – Rappezzi di intonaco previa rimozione delle parti pericolanti;
– – Controllo statico a vista dei fabbricati e segnalazione ai tecnici dell’Amministrazione per i provvedimenti conseguenti;
– – Pavimenti e Rivestimenti edifici;
– – Riprese di pavimenti e rivestimenti con sostituzione delle piastrelle rotte o mancanti;
– – Riparazione di ringhiere, cancelli, infissi, ecc.;
– – Riparazione e sostituzione di alcuni tratti di recinzione e relativi paletti di sostegno;
– – Verniciatura conservativa di paletti, recinzioni, ringhiere, cancelli, infissi, ecc..;
– – Tinteggiature e verniciature interne agli edifici, comprese le parti comuni;
– – Manutenzione e pulizia di gabinetti, docce, lavatoi ed altri apparecchi sanitari;
– – Sostituzione di sanitari danneggiati;
– – Riparazione ed eventuale sostituzione di rubinetteria;
– – Manutenzione e riparazione di asciugamani e asciugacapelli elettrici, impianti amplifonici, impianti antincendio;
– – Fornitura e sostituzione di lampade di qualsiasi tipo ad eccezione degli areatori e delle lampade poste sulle torri dei campi da gioco e nelle palestre comunali;
– – Manutenzione e riparazione impianti luce d’emergenza, compreso la carica e la sostituzione delle batterie e lampade;
– – Manutenzione viabilità interna ed aree di sosta;
– – Sistemazione percorsi pedonali in lastre con eventuale sostituzione di alcune parti;
– – Manutenzione ordinaria del sistema di raccolta delle acque bianche (pulizia periodica pozzetti, sostituzione botole rotte, ecc.);
– – Tutela igienica (pulizia) delle aree con svuotamento dei cestini e smaltimento del materiale con frequenza variabile secondo la necessità;
– – Riparazione ed eventuale sostituzione dei cestini portarifiuti danneggiati;
– – Sfalcio dei prati secondo necessità, con contenimento dello sviluppo erbaceo entro i 20 cm. di altezza e relativo smaltimento del materiale di risulta;
– – Lavorazione del terreno, concimazione ed annaffiatura in presenza di materiale vegetale (alberi, arbusti, prato) di recente impianto;
– – Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive. In generale segnalazione ai tecnici comunali preposti di problemi che presuppongono interventi di tipo straordinario;
– – Primo intervento in caso di necessità per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti (ad esempio perdite di gas, di acqua, ecc.), con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti;
MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI SECONDO LE NORME, DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE – CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
– – Manutenzione preventiva e programmata almeno una volta per stagione di riscaldamento e tutte le volte che si rende necessario;
– – Riparazione e/o sostituzione di tutte le parti di ricambio con la sola esclusione dell’intero bruciatore;
– – Controllo del corretto funzionamento di addolcitori, pompe dosatrici e dosatori;
– – Interventi di manutenzione preventiva e taratura con analisi mensile dell’ acqua trattata;
– – Fornitura e magazzinaggio dei prodotti chimici necessari;
– – Interventi di manutenzione ordinaria;
– – Quadri elettrici: controllo periodico dello stato e del funzionamento dei componenti;
– – Controllo efficienza punti luce nei locali C.T. con eventuale sostituzione di lampade;
– – Pulizie locali C.T.;
MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI DA GIOCO E INFISSI
– – taglio periodico del manto erboso;
– – tosatura siepi ed arbusti;
– – potatura alberi;
– – riporto a livellamento terreno;
– – concimatura e seminatura;
– – zollatura;
– – bagnatura e semina;
– – verniciatura periodica dei paletti di ferro e dei cancelli di recinzione;
– – riparazione di parti della rete di recinzione;
– – riparazione di parti fisse e mobili dei campi di gioco (quali porte, reti, bandierine, tabelloni, retine);
MANUTENZIONE ORDINARIA FUNZIONALE
Campi gioco e verde
– – costruzione di sistemi di drenaggio artificiale campi calcio;
– – rifacimento terreni da gioco con stratigrafia (pietrame, materiale arido, terreno vegetale);
– – impianto irrigazione automatica campi da calcio.